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Si informa la Cittadinanza che dal giorno 23 Agosto 2018 è attivo presso il Comune di Cercola il servizio di rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Quando un nucleo familiare si trasferisce da un comune a un altro comune italiano o dall'estero o quando ha cambiato abitazione deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:
NOTA BENE: Oltre le dichiarazioni anagrafiche, vanno presentate altresì le dichiarazioni per l'Ufficio Tributi (reperibili nell'apposita sezione del sito) al fine di evitare di incorrere nel pagamento di interessi e/o sanzioni ai sensi di Legge.
Modalità di presentazione
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato a cura del richiedente, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.cercola.gov.it) direttamente presso l’ufficio del protocollo del Comune di Cercola (Piazza della Libertà 6 – 80040 Cercola - NA), ovvero inviato per raccomandata, per fax al n. 081.7331694 o telematicamente a mezzo PEC all’indirizzo: anagrafe.cercola@asmepec.it
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’U. E. deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B)
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE
Nel Modulo occorre indicare chiaramente:
• i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
• il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
• l´indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell´abitazione;
• in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l´appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione
Procedimento di cambio di residenza
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune e all´indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Cercola il martedì dalle ore 15.30 alle 17.00 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - Recapiti: Tel. 081.25.81.263 PEC: anagrafe.cercola@asmepec.it